Mutuo prima casa



Finalità del mutuo
Tipo di tasso
Valore immobile
Euro
Importo del mutuo
Euro
Durata del mutuo
anni
Frequenza rate
Età del richiedente
anni
Impiego richiedente
Reddito dei richiedenti
Euro
Domicilio del richiedente
Provincia dell’immobile
MutuiOnline S.p.A. - Cap. Soc. 1.000.000 Euro - P. IVA 13102450155
Iscrizione Albo Mediatori Creditizi presso Banca d’Italia n° 235


Il mutuo prima casa è quel muto in cui l'ipoteca è iscritta sulla prima casa: di solito il mutuo prima casa viene richiesto per l'acquisto della prima casa (tipico delle giovani famiglie che decidono di comprare un appartamento per non stare più in affitto) o per la sua ristrutturazione. Per essere definita come prima casa occorre che sia l'unico immobile di proprietà nel comune e che i richiedenti il mutuo abbiano la residenza in essa (oppure che spostino la resienza in quell'immobile entro un determinato periodo fissato per legge).
Il mutuo prima casa beneficia di alcuni vantaggi:
- minore imposta sostitutiva sull'importo erogato (imposta 0,25% invece che 2% dell'erogato, una tantum al momento dell'erogazione)
- parziale detraibilità degli interessi e altri oneri passivi collegati al mutuo



Per quanto riguarda la detraibilità, le norme fiscali italiane prevedono la possibilità di detrarre dall'Irpef un importo pari al 19% di interessi passivi e oneri accessori (spese notarili, spese di istruttoria e di perizia, oneri fiscali, ecc…)
Nel caso di acquisto della prima casa, l'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari a 3.615 euro.
Ad esempio, se nell'arco di un anno si pagano interessi passivi sul mutuo per acquisto prima casa per cinquemila euro, la riduzione di imposta sarà di 687 euro (cioè il 19% di 3.615 euro, che è l'importo massimo su cui calcolare la detrazione).

Se, invece, il mutuo viene erogato per costruzione o ristrutturazione della prima casa, l’importo massimo su cui calcolare la detrazione scende da 3.615 euro a 2.582 euro.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale, salvo che ciò dipenda da:
- trasferimento per motivi di lavoro;
- ricovero in casa di cura;
- immobile di proprietà del personale in servizio permanente delle Forze armate e di Polizia.
Inoltre, la detrazione non è ammessa nel caso in cui il mutuo ipotecario sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale (cantina, box, ecc...).

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